IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge 29 ottobre  1991,  n.  358,  recante  norme  per  la
ristrutturazione del Ministero delle finanze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,  n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'articolo 7
che prevede, tra l'altro, delega al Governo  per  l'accorpamento  del
Ministero  del  tesoro  e  del  Ministero  del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio  1998,
n. 38, recante il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, recante il regolamento dell'articolazione organizzativa e  delle
dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di  valutazione  dei  costi,   dei   rendimenti   e   dei   risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
107,  recante  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero  delle
finanze; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'articolo  9  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per  il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2003,  n.  173,  recante  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6  luglio  2002,
n. 137; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003,  n.
227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli  uffici
di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  109  del  12
maggio 2006; 
  Visto il decreto legge 18  maggio  2006,  n.  181,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i  commi
da 404 a 416, da 426 a 428 e da 474 a 477, dell'articolo 1; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  71  del  26
marzo 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del  26
maggio 2007; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  novembre  2007,  n.  222,   recante
interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e
l'equita' sociale; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella seduta del 15 giugno 2007; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
28 giugno 2007, relativo al trasferimento di strutture dal  Ministero
dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo  economico,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2007; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del  9  luglio  2007,
del 27 agosto 2007 e del 17 settembre 2007; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
seduta del 25 gennaio 2008; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per  i  rapporti  con  il  Parlamento  e  le
riforme  istituzionali  e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                     Dipartimenti del Ministero 
 
  1.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   di   seguito
denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo  23
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 300 del
1999». Il Ministero e' articolato nei seguenti Dipartimenti: 
    a) Dipartimento del tesoro; 
    b) Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
    c) Dipartimento delle finanze; 
    d) Dipartimento dell'amministrazione generale,  del  personale  e
dei servizi. 
  2. Ciascun Dipartimento  e'  articolato  negli  uffici  di  livello
dirigenziale generale di cui al Capo II. Con decreti ministeriali  di
natura non regolamentare si  provvede,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 60
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  alla
individuazione dei compiti degli uffici di livello  dirigenziale  non
generale e delle posizioni dirigenziali relative ai  corpi  ispettivi
ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di  945.  In
tale numero sono comprese 17  posizioni  dirigenziali  relative  alla
Scuola  superiore  dell'economia  e  delle  finanze,   19   posizioni
dirigenziali relative alle Segreterie delle Commissioni tributarie  e
del Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria,  nonche'  36
posizioni   dirigenziali   relative   agli    Uffici    di    diretta
collaborazione. 
 
    

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          degll'art.   10,  commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati   il   valore   e   l'efficacia  degli  atti  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della  Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art.  4-bis.  - L'organizzazione e la disciplina degli
          uffici  dei  Ministeri  sono  determinate,  con regolamenti
          emanati  ai  sensi  del  comma 2,  su proposta del Ministro
          competente  d'intesa  con  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  e  con  il  Ministro del tesoro, nel rispetto dei
          principi  posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  e  successive  modificazioni,  con  i  contenuti e con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti Ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».
              - La legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante: «Norme per
          la   ristrutturazione   del  Ministero  delle  finanze»  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 novembre 1991, n.
          264).
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 27 marzo
          1992,  n.  287,  recante:  «Regolamento  degli uffici e del
          personale  del Ministero delle finanze» e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 maggio  1992,  n.  116, supplemento
          ordinario.
              - La   legge   15 marzo   1997,  n.  59,  e  successive
          modificazioni   recante:   «Delega   al   Governo   per  il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 3 aprile
          1997,  n. 94, recante: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978,
          n.  468, e successive modificazioni e integrazioni, recante
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio.  Delega  al  Governo  per  l'individuazione delle
          unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»:
              «Art.  7.  - 1.  Ai  fini della razionalizzazione delle
          strutture   amministrative   e   del   potenziamento  degli
          strumenti  operativi  a supporto dell'azione del Governo in
          materia di politica economica, finanziaria e di bilancio e'
          disposto  l'accorpamento  del  Ministero  del  tesoro e del
          Ministero  del bilancio e della programmazione economica in
          un'unica  amministrazione,  che  assume la denominazione di
          «Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica»,  nel  quale confluiscono tutte le funzioni, gli
          uffici,  il  personale  e  le  risorse  finanziarie dei due
          Ministeri  interessati.  In  tutti gli atti normativi e gli
          atti   ufficiali   della  Repubblica  italiana  le  dizioni
          «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero
          del  bilancio e della programmazione economica» e «Ministro
          del   bilancio   e  della  programmazione  economica»  sono
          sostituite   dalle   dizioni  «Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica» e «Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica».
              2.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi diretti a
          riordinare  le competenze e la organizzazione del Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi  il  Governo  si
          attiene  ai  principi  e  criteri direttivi contenuti nella
          legge  7 agosto  1990,  n.  241,  e nel decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,   nonche'  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) eventuale  trasferimento  ad altre amministrazioni
          delle   competenze   non   strettamente  connesse  ai  fini
          istituzionali;
                b) eliminazione  di  ogni  forma  di  duplicazione  e
          sovrapposizione  organizzativa  e  funzionale  sia  fra  le
          strutture  dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra
          queste ed altre amministrazioni;
                c) organizzazione    della   struttura   ministeriale
          attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di
          attivita', da individuare anche in forma dipartimentale, e,
          nel   loro   ambito,  di  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,  ove  necessario  anche periferici, articolati in
          altre  unita'  organizzative interne, secondo le rispettive
          attribuzioni;
                d) rafforzamento  delle strutture di studio e ricerca
          economica   e   finanziaria,   nonche'   di  analisi  della
          fattibilita'    economico-finanziaria   delle   innovazioni
          normative   riguardanti   i  vari  settori  dell'intervento
          pubblico;
                e) ridefinizione   delle  attribuzioni  del  Comitato
          interministeriale  della  programmazione  economica (CIPE),
          con  eliminazione  dei  compiti  di  gestione  finanziaria,
          tecnica  e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle
          competenti amministrazioni, nonche' riordino, con eventuale
          unificazione  o  soppressione,  degli  attuali organi della
          programmazione economica;
                f)  riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione
          del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del
          nucleo   ispettivo   per  la  verifica  degli  investimenti
          pubblici;
                g) riorganizzazione  della  cabina  di  regia  di cui
          all'art.  6  del  decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
          n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione
          di  iniziative  e  supporto  alle  amministrazioni centrali
          dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori
          in  materia  di  utilizzazione  dei  fondi  comunitari, con
          potenziamento   delle   relative   strutture   tecniche  ed
          amministrative,  nonche'  individuazione,  tra le altre, di
          una  struttura  dipartimentale  per  le aree depresse sulla
          base dei criteri di cui alla lettera c).
              3.    L'organizzazione,    la    dotazione    organica,
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello dirigenziale e
          delle relative funzioni, nonche' la distribuzione dei posti
          di  funzione  dirigenziale  del  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e  della programmazione economica, sono stabiliti
          con  regolamento  da  emanare, entro sei mesi dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, ai sensi dell'art.
          17,   comma 1,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,  nel  rispetto  dei principi del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  base  dei seguenti
          criteri:
                a) la  determinazione  dei compiti delle ripartizioni
          amministrative   e'   retta   da  criteri  di  omogeneita',
          complementarieta'     e    organicita'    mediante    anche
          l'accorpamento degli uffici esistenti;
                b) l'organizzazione   si   conforma  al  criterio  di
          flessibilita',   per   corrispondere   al  mutamento  delle
          esigenze,  per  svolgere compiti anche non permanenti e per
          raggiungere specifici obiettivi;
                c) l'ordinamento   complessivo   e'   orientato  alla
          diminuzione  dei costi amministrativi, alla semplificazione
          ed   accelerazione   delle  procedure,  all'accorpamento  e
          razionalizzazione   degli   esistenti  comitati,  nuclei  e
          commissioni,  all'eliminazione  delle  duplicazioni e delle
          sovrapposizioni   dei   procedimenti,   nell'ambito  di  un
          indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa.
              4.  Al  fine dell'espressione del parere da parte della
          Commissione  di  cui  all'art. 9, il Governo trasmette alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi
          dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei
          principi  e  dei  criteri  direttivi  di cui ai commi 2 e 3
          entro  quattro  mesi  dalla data di entrata in vigore della
          presente legge.
              5.  Nella  prima  applicazione  della presente legge e'
          mantenuta,  salva  diversa  istanza  degli  interessati, la
          collocazione  nei  ruoli  centrali  o periferici ai quali i
          dipendenti  appartengono  all'atto dell'unificazione di cui
          al   comma 1,   anche  attraverso  opportune  attivita'  di
          riqualificazione.
              6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   e'  disposta  la  fusione
          dell'Istituto  di  studi  per  la  programmazione economica
          (ISPE)  e  dell'Istituto  nazionale  per  lo  studio  della
          congiuntura  (ISCO)  in  un unico Istituto, sottoposto alla
          vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica,  denominato
          Istituto  di  studi  e  analisi economica (ISAE), dotato di
          autonomia   scientifica,   organizzativa,   finanziaria   e
          contabile,  al  quale  sono  attribuiti  il  personale,  le
          risorse  finanziarie  e  le  sedi  dei precedenti Istituti,
          nonche'   i   relativi   rapporti   attivi  e  passivi.  Al
          conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede:
                a)  con  il  contributo  dello  Stato, il cui importo
          annuo e' determinato con la legge finanziaria;
                b)  con  i  contributi  di  amministrazioni  ed  enti
          pubblici    e    privati,    nonche'    di   organizzazioni
          internazionali;
                c)  con  i  redditi  di  beni  costituenti il proprio
          patrimonio;
                d)  con  i  proventi  derivanti  dalle  attivita'  di
          promozione,  consulenza  e  collaborazione.  Dalla  data di
          entrata  in  vigore del regolamento sono abrogate le norme,
          anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE.
              7.  La  Ragioneria  centrale  presso  il  Ministero del
          tesoro  e  quella  presso il Ministero del bilancio e della
          programmazione  economica  sono  soppresse. Gli uffici e il
          personale,  compreso  quello  dirigenziale, sono trasferiti
          alla  Ragioneria  centrale  del  Ministero  del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica, contestualmente
          istituita.
              8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto,
          per  le  parti  corrispondenti,  dalla  data  di entrata in
          vigore   dei  relativi  decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 2.».
              - Il  decreto  legislativo  5 dicembre  1997,  n.  430,
          recante:  «Unificazione  dei  Ministeri  del  tesoro  e del
          bilancio  e della programmazione economica e riordino delle
          competenze  del  CIPE,  a  norma  dell'art.  7  della legge
          3 aprile   1997,   n.  94»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          20 febbraio  1998,  n. 38, recante: «Regolamento recante le
          attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della   programmazione   economica,  nonche'
          disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
          norma  dell'art.  7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
          94»  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998,
          n. 58.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
          1998,   n.   154,   recante:   «Regolamento  recante  norme
          sull'articolazione  organizzativa  e le dotazioni organiche
          dei  dipartimenti  del Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, a norma dell'art. 7, comma
          3,  della legge 3 aprile 1997, n. 94» abrogato dal presente
          decreto  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio
          1998, n. 116.
              - Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300, e
          successive       modificazioni       recante:      «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario).
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,
          recante:   «Riordino   e  potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo   1997,   n.  59»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 26 marzo
          2001,  n.  107  recante: «Regolamento di organizzazione del
          Ministero  delle  finanze»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 2001, n. 84, supplemento ordinario).
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e
          successive    modificazioni,   recante:   «Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
          15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   15 luglio   2002,  n.  112,  recante  «Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»:
              «Art.  9  (Disposizioni  in materia di privatizzazione,
          liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
          interamente    controllate    dallo   Stato,   nonche'   di
          cartolarizzazione  di  immobili).  - 1. Il termine previsto
          dall'art.  2,  comma 2,  del decreto legislativo 29 ottobre
          1999,  n.  419,  per  la  privatizzazione, trasformazione e
          fusione  degli  enti  pubblici indicati nella tabella A del
          predetto  decreto  legislativo, e' differito al 31 dicembre
          2002,  fatta  salva, comunque, la possibilita' di applicare
          anche  ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
          29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              1-bis.  Gli  enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
          1956,    n.    1404,    sono   definitivamente   soppressi.
          Conseguentemente:
                a) i  loro  immobili  possono  essere alienati con le
          modalita' previste al capo 1 del decreto-legge 25 settembre
          2001,  n.  351,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          23 novembre  2001,  n. 410. I relativi decreti dirigenziali
          sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento   della   Ragioneria   generale  dello  Stato.
          I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
          derivata   e  derivante  dalla  liquidazione  sono  versati
          all'entrata del bilancio dello Stato;
                b) il  personale  finora  adibito  alle  procedure di
          liquidazione  previste  dalla citata legge n. 1404 del 1956
          e'    destinato   prioritariamente   ad   altre   attivita'
          istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
                c) ferma   restando   la   titolarita',  in  capo  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dei  rapporti
          giuridici  attivi e passivi, la gestione della liquidazione
          nonche'  del  contenzioso puo' essere da questo affidata ad
          una  societa',  direttamente  o  indirettamente controllata
          dallo  Stato,  scelta  in deroga alle norme di contabilita'
          generale  dello  Stato.  La  societa'  puo' avvalersi anche
          dell'assistenza,  della  rappresentanza  e  della difesa in
          giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
          e  con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
          sensi  della  normativa  vigente,  le amministrazioni dello
          Stato.  E',  altresi', facolta' della societa' di procedere
          alla   revoca  dei  mandati  gia'  conferiti.  La  societa'
          esercita  ogni  potere  finora  attribuito  all'Ispettorato
          generale  per  la  liquidazione  degli  enti  disciolti del
          Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato. Sulla
          base  di  criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
          eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
          di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
          diritto   privato,   ivi  incluse  transazioni  relative  a
          rapporti  concernenti differenti procedure di liquidazione,
          cessioni  di  aziende,  cessioni  di  crediti in blocco pro
          soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
          societa'  puo'  chiedere  il  parere  all'Avvocatura  dello
          Stato.  La  societa'  puo' anche rinunciare a crediti al di
          fuori  delle  ipotesi  previste dal terzo comma dell'art. 9
          della  citata  legge  n.  1404  del  1956.  In  base ad una
          apposita  convenzione,  sono disciplinati i rapporti con il
          Ministero  dell'economia e delle finanze e, in particolare,
          il  compenso  spettante  alla societa', i profili contabili
          del  rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
          controllo.
              1-ter.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, con
          provvedimento  da  emanare entro sessanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  individua  le  liquidazioni  gravemente
          deficitarie  per  le  quali  si  fa luogo alla liquidazione
          coatta  amministrativa  ovvero le liquidazioni per le quali
          e'  comunque  opportuno  che la gestione liquidatoria resti
          distinta.  Per  queste liquidazioni lo Stato risponde delle
          passivita'    nei    limiti   dell'attivo   della   singola
          liquidazione.   Nelle   more   della  individuazione  della
          societa'   di   cui   alla   lettera c)   del  comma 1-bis,
          l'Ispettorato  generale  per  la  liquidazione  degli  enti
          disciolti  del Dipartimento della Ragioneria generale dello
          Stato  prosegue  le  procedure di liquidazione con i poteri
          previsti  dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
          lettera c) del comma 1-bis.
              1-quater.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  da  emanare  ai  sensi dell'art. 6, comma 2, del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
          le  nuove  dotazioni  organiche del personale del Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              1-quinquies.  Nella  citata legge n. 1404 del 1956 sono
          abrogati:
                a) il secondo comma dell'art. 14;
                b) l'art. 15.
              1-sexies.   Agli   oneri   derivanti  dal  comma 1-bis,
          lettera c), del presente articolo, determinati nella misura
          massima  di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2002,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
          coatta  amministrativa  e  delle  societa'  in liquidazione
          coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
          indirettamente,   dall'EFIM   continua   ad  applicarsi  la
          garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
          19 dicembre  1992,  n.  487, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   17 febbraio   1993,  n.  33,  e  successive
          modificazioni.
              3.    Al    fine    di    favorire   il   processo   di
          ricapitalizzazione,   funzionale  al  raggiungimento  degli
          obiettivi   previsti   nel  piano  biennale  2002-2003,  il
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
          sottoscrivere  nell'anno  2002 un aumento di capitale della
          societa'  Alitalia  S.p.A.  nella  misura massima di 893,29
          milioni  di  euro,  in  aggiunta  a  quanto  gia'  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
              4.  All'onere  derivante  dal  comma 3  si provvede per
          l'anno   2002,  quanto  a  250  milioni  di  euro  mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          recata  dall'art.  50,  comma 1,  lettera c),  della  legge
          23 dicembre  1998,  n.  448;  quanto  a 550 milioni di euro
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di cui all'articoli 5 della legge 16 aprile 1987, n.
          183,   e   quanto   a   93,290  milioni  di  euro  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
          per  40,822  milioni  di  euro l'accantonamento relativo al
          Ministero   medesimo   e   per   52,468   milioni  di  euro
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              4-bis.  All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
          n.   351,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          23 novembre  2001,  n.  410,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a)-b) (omissis).
              5. (Omissis).».
              - La   legge   15 luglio   2002,   n.   145,   recante:
          «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per
          favorire  lo  scambio  di  esperienze  e  l'interazione tra
          pubblico  e privato» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          24 luglio 2002, n. 172.
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 recante:
          «Riorganizzazione   del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
          legge  6 luglio  2002, n. 137» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161).
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 3 luglio
          2003,  n. 227 recante: «Regolamento per la riorganizzazione
          degli   uffici   di  diretta  collaborazione  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194).
              - Si  riporta  il  testo del comma 93 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)»:
              «93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello
          Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse
          le  agenzie  fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, e successive
          modificazioni,  degli  enti  pubblici  non economici, degli
          enti  di  ricerca e degli enti di cui all'art. 70, comma 4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  sono rideterminate, sulla base dei principi
          e  criteri di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto
          legislativo e all'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289, apportando una riduzione non inferiore al 5
          per  cento  della  spesa complessiva relativa al numero dei
          posti  in  organico  di  ciascuna  amministrazione,  tenuto
          comunque  conto del processo di innovazione tecnologica. Ai
          predetti  fini  le amministrazioni adottano adeguate misure
          di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
          sulla  base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una
          rapida  e  razionale  riallocazione  del  personale ed alla
          ottimizzazione  dei  compiti  direttamente  connessi con le
          attivita'   istituzionali   e   dei   servizi   da  rendere
          all'utenza,  con  significativa  riduzione  del  numero  di
          dipendenti     attualmente     applicati     in     compiti
          logistico-strumentali  e  di  supporto.  Le amministrazioni
          interessate  provvedono  a tale rideterminazione secondo le
          disposizioni   e   le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente
          del   Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro
          competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
          pubblica  e  con il Ministro dell'economia e delle finanze.
          Per   le   amministrazioni  che  non  provvedono  entro  il
          30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti
          nel  presente  comma la dotazione organica e' fissata sulla
          base   del  personale  in  servizio,  riferito  a  ciascuna
          qualifica,  alla  data  del  31 dicembre 2004. In ogni caso
          alle  amministrazioni  e  agli enti, finche' non provvedono
          alla  rideterminazione  del  proprio  organico  secondo  le
          predette  previsioni, si applica il divieto di cui all'art.
          6,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui
          al  presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni
          organiche  per  tener  conto degli effetti di riduzione del
          personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e
          dei  commi da  94  a  106.  Sono  comunque  fatte  salve le
          previsioni  di  cui  al  combinato  disposto  dell'art.  3,
          commi 53,  ultimo  periodo,  e  71, della legge 24 dicembre
          2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
          data    del    30 novembre    2004,    le   mobilita'   che
          l'amministrazione  di  destinazione abbia avviato alla data
          di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse
          a    processi   di   trasformazione   o   soppressione   di
          amministrazioni  pubbliche  ovvero concernenti personale in
          situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'art.
          35,  comma 5,  terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002,
          n.  289.  Ai  fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali  al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
          disposizioni   di   cui   al  presente  comma costituiscono
          principi   e   norme   di   indirizzo   per   le   predette
          amministrazioni  e  per  gli  enti  del  Servizio sanitario
          nazionale,   che  operano  le  riduzioni  delle  rispettive
          dotazioni  organiche  secondo  l'ambito  di applicazione da
          definire  con  il  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri di cui al comma 98».
              - Il  decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
          «Codice  dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  16 maggio  2005,  n.  112, supplemento
          ordinario.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          in  data  8 febbraio 2006, recante: «Rideterminazione delle
          dotazioni   organiche   del   personale  appartenente  alle
          qualifiche  dirigenziali,  alle  aree  funzionali  ed  alle
          posizioni  economiche  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  e  dell'Amministrazione  autonoma  dei monopoli di
          Stato»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 12 maggio
          2006, n. 109.
              - Il  decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006, n. 233,
          recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei  Ministeri»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 maggio 2006, n. 114).
              - Si riportano i testi dei commi da 404 a 416, da 426 a
          428  e  da  474  a  477 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296, recante «Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007)»:
              «404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei   Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare,  entro  il
          30 aprile  2007,  ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a) alla  riorganizzazione  degli  uffici  di  livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d) alla  riorganizzazione  degli  uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e) alla   riduzione   degli   organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f) alla  riduzione  delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g) all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli  3,  4  e  6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.
              405.  I  regolamenti  di  cui al comma 404 prevedono la
          completa  attuazione dei processi di riorganizzazione entro
          diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
              406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
          comma 404   sono   abrogate   le   previgenti  disposizioni
          regolatrici  delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
          regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
              407.  Le  amministrazioni, entro due mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge, trasmettono al
          Dipartimento  della  funzione pubblica della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
          finanze  gli  schemi di regolamento di cui al comma 404, il
          cui  esame  deve  concludersi  entro  un  mese  dalla  loro
          ricezione, corredati:
                a) da  una  dettagliata relazione tecnica asseverata,
          ai  fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
          al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 febbraio
          1998,  n.  38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
          che  specifichi,  per  ciascuna  modifica organizzativa, le
          riduzioni di spesa previste nel triennio;
                b) da  un  analitico  piano  operativo asseverato, ai
          fini  di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
          n.  38,  dai  competenti  uffici centrali del bilancio, con
          indicazione  puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
          azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
              408.  In  coerenza  con le disposizioni di cui al comma
          404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
          assunzioni    di    cui    alla   normativa   vigente,   le
          amministrazioni  statali  attivano con immediatezza, previa
          consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  piani  di
          riallocazione   del   personale   in  servizio,  idonei  ad
          assicurare  che  le  risorse umane impegnate in funzioni di
          supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
          al  comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
          entro  il  31 marzo  2007,  sono  approvati con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
          possono  essere  disposte nuove assunzioni. La disposizione
          di  cui  al  presente  comma si  applica  anche  alle Forze
          armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
          del fuoco.
              409.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e il
          Ministro  per  le  riforme  e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione   verificano  semestralmente  lo  stato  di
          attuazione  delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
          e  trasmettono  alle  Camere una relazione sui risultati di
          tale verifica.
              410.  Alle  amministrazioni  che non abbiano provveduto
          nei  tempi  previsti  alla  predisposizione degli schemi di
          regolamento  di  cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
          anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
          qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
              411.   I   competenti   organi   di   controllo   delle
          amministrazioni,     nell'esercizio     delle    rispettive
          attribuzioni,  effettuano  semestralmente  il  monitoraggio
          sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
          416  e  ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
          alla  Corte  dei  conti.  Successivamente al primo biennio,
          verificano  il  rispetto del parametro di cui al comma 404,
          lettera f),  relativamente  al  personale utilizzato per lo
          svolgimento delle funzioni di supporto.
              412.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  il Ministro dell'economia e delle finanze
          e   il   Ministro   dell'interno,  emana  linee  guida  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di cui ai commi da 404 a
          416.
              413.    Le    direttive    generali   per   l'attivita'
          amministrativa  e  per la gestione, emanate annualmente dai
          Ministri,   contengono  piani  e  programmi  specifici  sui
          processi  di  riorganizzazione  e  di  riallocazione  delle
          risorse  necessari  per il rispetto del parametro di cui al
          comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
              414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
          nel  piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
          piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
          della  corresponsione  ai  dirigenti  della retribuzione di
          risultato e della responsabilita' dirigenziale.
              415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
          404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
          risultati  finanziari  di cui al comma 416 dall'«Unita' per
          la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
          le     innovazioni    nella    pubblica    amministrazione,
          dell'economia  e  delle  finanze  e dell'interno, che opera
          anche   come   centro   di   monitoraggio  delle  attivita'
          conseguenti  alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
          relative  funzioni  l'Unita'  per  la  riorganizzazione  si
          avvale,  nell'ambito  delle  attivita' istituzionali, senza
          nuovi  o  maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
          strutture    gia'    esistenti    presso    le   competenti
          amministrazioni.
              416.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
          commi da  404  a  415  e  da  425  a  429 devono conseguire
          risparmi  di  spesa  non  inferiori a 7 milioni di euro per
          l'anno  2007,  14  milioni  di  euro  per  l'anno 2008 e 20
          milioni di euro per l'anno 2009».
              «426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416
          l'articolazione  periferica  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne
          ravvisi  l'opportunita', interregionale e interprovinciale,
          in  relazione alle esigenze di conseguimento di economie di
          gestione e del miglioramento dei servizi resi all'utenza.
              427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai
          commi da 404 a 416 si provvede:
                a) al   riordino  dell'articolazione  periferica  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e alla soppressione
          dei  Dipartimenti  provinciali  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  nonche' delle Ragionerie
          provinciali  dello  Stato e delle Direzioni provinciali dei
          servizi vari;
                b) alla   ridefinizione   delle  competenze  e  delle
          strutture dei Dipartimenti centrali.
              428.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  al  comma 404  gli  uffici  di cui al
          comma 427,  lettera a), assumono le seguenti denominazioni:
          "Direzioni  territoriali  dell'economia  e delle finanze" e
          "Ragionerie territoriali dello Stato".».
              «474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          e'   istituita   la  Commissione  tecnica  per  la  finanza
          pubblica,   composta  di  dieci  membri,  per  le  seguenti
          finalita' di studio e di analisi:
                a) formulare  proposte  finalizzate  ad accelerare il
          processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza
          pubblica  e  di  riforma  dei bilanci delle amministrazioni
          pubbliche che sia diretto a:
                  1)  per  quanto concerne specificamente il bilancio
          dello  Stato,  disegnare  una diversa classificazione della
          spesa, anche mediante ridefinizione delle unita' elementari
          ai  fini  dell'approvazione  parlamentare,  finalizzata  al
          miglioramento  della  scelta allocativa e ad una efficiente
          gestione   delle   risorse,   rafforzando   i  processi  di
          misurazione     delle     attivita'    pubbliche    e    la
          responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
                  2)  migliorare  la trasparenza dei dati conoscitivi
          della  finanza  pubblica,  con  evidenziazione nel bilancio
          dello  Stato  della  quota  di  stanziamenti afferenti alle
          autorizzazioni   legislative  di  spesa,  nonche'  con  una
          prospettazione    delle    decisioni    in    termini    di
          classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
                  3)  armonizzare  i  criteri  di classificazione dei
          bilanci   delle  pubbliche  amministrazioni,  per  un  piu'
          agevole consolidamento dei conti di cassa e di contabilita'
          nazionale;
                b) elaborare  studi  preliminari  e proposte tecniche
          per  la definizione dei principi generali e degli strumenti
          di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del sistema
          tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei
          rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  ed  il  sistema delle
          autonomie    territoriali,    nonche'   all'efficacia   dei
          meccanismi  di  controllo  della  finanza  territoriale  in
          relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
                c) elaborare  studi e analisi concernenti l'attivita'
          di  monitoraggio sui flussi di spesa del Dipartimento della
          Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
          e delle finanze;
                d) valutare,  in collaborazione con l'ISTAT e con gli
          altri    enti    del    sistema    statistico    nazionale,
          l'affidabilita',    la   trasparenza   e   la   completezza
          dell'informazione  statistica relativa agli andamenti della
          finanza pubblica;
                e) svolgere,    su    richiesta    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  ricerche, studi e rilevazioni e
          cooperare  alle attivita' poste in essere dal Parlamento in
          attuazione del comma 480.
              475.  La  Commissione  di  cui al comma 474 opera sulla
          base dei programmi predisposti dal Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sentiti i Ministri competenti in relazione
          alle  diverse  finalita'  e  la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
          Entro   il   31 gennaio   di   ciascun   anno  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze presenta al Parlamento una
          relazione  sull'attivita'  svolta  dalla  Commissione e sul
          programma di lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la
          Commissione  avvia  la  propria  attivita' sulla base delle
          disposizioni  di  cui  ai commi da 474 a 481, con priorita'
          per  le  attivita'  di  supporto  del  programma  di cui al
          comma 480.
              476.  Ai fini del raccordo operativo con la Commissione
          di  cui  al  comma 474,  e'  istituito un apposito Servizio
          studi   nell'ambito   del   Dipartimento  della  Ragioneria
          generale  dello  Stato  del Ministero dell'economia e delle
          finanze,  cui  e' preposto un dirigente di prima fascia del
          medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al
          Dipartimento stesso.
              477.   Per   l'espletamento   della  sua  attivita'  la
          Commissione  di cui al comma 474 si avvale, altresi', della
          struttura  di  supporto  dell'Alta Commissione di studio di
          cui   all'art.   3,   comma 1,   lettera b),   della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289, e successive modificazioni, la
          quale  e'  contestualmente  soppressa.  La Commissione puo'
          altresi'   avvalersi   degli  strumenti  di  supporto  gia'
          previsti  per la Commissione tecnica per la spesa pubblica,
          di  cui  all'art.  32  della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
          successive  modificazioni, ivi incluso l'accesso ai sistemi
          informativi,  di  cui al quarto comma del medesimo art. 32,
          nonche'  l'istituzione  di  una  segreteria  tecnica  e  la
          stipula  di contratti di consulenza, ai sensi dei commi 4 e
          5  dell'art.  8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal
          fine  e'  autorizzata  la  spesa  di 1.200.000 euro annui a
          decorrere dall'anno 2007.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          31 gennaio   2007   recante:  «Disposizioni  in  ordine  al
          trasferimento  di  strutture  alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  ai  sensi  dell'art.  1,  commi 2  e 10, del
          decreto-legge  18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233» e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2007, n. 71.
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          del  30 marzo  2007  recante:  «Attuazione dell'art. 10 del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  2 dicembre  2005,  n.  248,
          concernente  il  trasferimento  di  competenze  residue dal
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  all'INPS»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 2007, n. 121.
              - Il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 2007, n. 222
          recante:      «Interventi      urgenti      in      materia
          economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2007, n.
          229.
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 23 del citato decreto
          legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni:
              «Art.  23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato  in  materia  di politica economica,
          finanziaria    e    di   bilancio,   programmazione   degli
          investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e
          verifica  dei  suoi  andamenti, politiche fiscali e sistema
          tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane.
          Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti
          e   attivita'  e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con
          autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e
          programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  ad  agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e b)   della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.»
              - Per il testo del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17
          della  citata  legge  n. 400/1988 si vedasi nelle note alle
          premesse.